Il punto di partenza per l’esecuzione di qualsiasi intervento è la progettazione.
LA PROGETTAZIONE Trasformare le idee, le necessità, le aspettative del cliente traducendole in un oggetto capace di prender forma, di sintetizzare con equilibro tutti gli aspetti nel rispetto delle vigenti normative nei vari settori. La prima fase della progettazione è una collaborazione tra il cliente, che indica i desideri, i bisogni e i limiti, ed il tecnico, che recepisce tali indicazioni orientandole all’interno delle imposizioni tecniche, normative e realizzative. Definito il progetto, è poi necessario, per la materializzazione del manufatto, ottenere tutti i permessi, le autorizzazioni, i pareri che, nel loro insieme, legittimano l’esecuzione dell’intervento. In relazione alla tipologia di intervento da eseguire e dal luogo in cui esso deve essere realizzato, possono essere necessari permessi ed autorizzazioni di diversa natura.
URBANISTICA Il D.P.R. 380/2001 definisce con esattezza le diverse tipologie di intervento, in relazione alle quali viene specificata la tipologia di pratica necessaria per l’ottenimento dei titoli autorizzativi.
Lo Studio Tornillo definisce, anche a seguito di confronto diretto con l’Ufficio Tecnico Comunale, la più idonea tipologia di pratica urbanistica da redigere e presentare. Attualmente la normativa prevede le seguenti tipologie di pratiche:
- C.I.L.A. - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
Gli interventi di cui all’art. 6-bis del DPR .380/01 sono subordinati alla presentazione della CILA. In linea di massima, sono ricompresi nella disciplina della CILA gli interventi di Manutenzione Straordinaria, qualora non riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti, e di Restauro e Risanamento conservativo, sempre che non interessino le strutture del fabbricato. Gli interventi assentibili con CILA possono essere iniziati dal momento della presentazione del pratica presso il Comune in cui è collocato l’immobile oggetto di intervento, salvo la necessità di ottenere preliminarmente ulteriori autorizzazioni da altri entri sovraordinati. L’istruttoria della CILA da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale può portare ad una richiesta di integrazioni/modifiche o, in caso di nessuna richiesta da parte dell’Amministrazione, si risolve senza alcuna comunicazione al richiedente da parte del Comune, con l’istituto del silenzio-assenso.
clicca qui - S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Gli interventi di cui all’art. 22 del DPR .380/01 sono subordinati alla presentazione della SCIA. In linea di massima, sono ricompresi nella disciplina della SCIA gli interventi di Manutenzione Straordinaria che interessino le parti strutturali o i prospetti del fabbricato, gli interventi di Restauro e Risanamento conservativo che interessino le parti strutturali del fabbricato, gli interventi di ristrutturazione edilizia. Gli interventi assentibili con SCIA possono essere iniziati dal momento della presentazione della pratica presso il Comune in cui è collocato l’immobile oggetto di intervento, salvo la necessità di ottenere preliminarmente ulteriori autorizzazioni da altri entri sovraordinati.
L’istruttoria della SCIA da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale può portare ad una richiesta di integrazioni/modifiche o, in caso di nessuna richiesta da parte dell’Amministrazione, si risolve senza alcuna comunicazione al richiedente da parte del Comune, con l’istituto del silenzio-assenso.
clicca qui - Permesso di Costruire
Gli interventi di nuova costruzione e quelli di ristrutturazione edilizia non assentibili con SCIA sono soggetti alla disciplina del Permesso di Costruire. Il Permesso di Costruire deve essere richiesto al Comune, il quale deve esprimersi nel merito dell’intervento proposto. Decorsi inutilmente i termini entro i quali l’Amministrazione deve adottare un provvedimento conclusivo, anche sulla domanda di Permesso di Costruire si intende formato il silenzio – assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano particolari vincoli, come esplicitati dalla normativa. In tale circostanza non si concretizza il silenzio – assenso ed è necessaria una risoluzione dell’Amministrazione.
clicca qui - S.C.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire
Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, qualora rientranti in specifici parametri e in caso di determinate circostanze, possono essere presentati in Comune con una pratica di SCIA in alternativa al Permesso di Costruire. Il tali casi, decorsi 30 giorni senza che l’Ufficio Tecnico abbia inviato richieste di integrazione/modifica, il richiedente potrà iniziare i lavori oggetto della pratica edilizia.
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SISMICA - GENIO CIVILE Gli interventi che interessano le strutture portanti di un edificio sono soggette al rilascio dell’autorizzazione sismica da parte del competente ufficio del Genio Civile. In relazione alla tipologia di intervento, alla Regione in cui si trova l’immobile, alla classe d’uso del fabbricato, è possibile che lo specifico intervento sia:
- ealizzabile senza presentazione del relativo progetto al Genio Civile;
- soggetto al solo deposito presso il Genio Civile;
- soggetto al deposito presso il Genio Civile con successivo rilascio dell’autorizzazione sismica.
Nella Regione Lazio, il riferimento per la definizione della tipologia di pratica e di iter da seguire è dato dal Regolamento Regionale n. 14 del 13 luglio 2016. L’art. 8 elenca gli interventi non soggetti ad autorizzazione sismica, l’art. 6 gli interventi asseverabili non sottoposti a controllo, l’art. 5 quelli sottoposti a controllo.
clicca qui Inoltre, per l’esecuzione di alcuni interventi, è necessaria l’esecuzione di alcune prove geologiche sul terreno con successiva redazione di specifica relazione da parte di un geologo abilitato. In altri casi, laddove si debba intervenire su edifici esistenti, potrebbe essere necessario far eseguire delle prove di laboratorio sui materiali costruttivi preesistenti. Infine, in occasione della conclusione dei lavori, potrebbe essere necessario depositare il collaudo statico dell’intervento eseguito, sempre in relazione alla tipologia dello stesso.
VINCOLI PAESAGGISTICI / ARCHEOLOGICI / BELLE ARTI L’edificio sul quale bisogna eseguire l’intervento potrebbe essere interessato da uno o più vincoli paesaggistici e, a seconda della tipologia di intervento che si deve eseguire, potrebbe essere necessario redigere una pratica paesaggistica per l’ottenimento del relativo parere o nulla osta. Risulta quindi importante analizzare preliminarmente tutte le cartografie e le pianificazioni vigenti e adottate per valutare correttamente quali autorizzazioni presupposte siano necessarie per la realizzazione dell’intervento. Nella Regione Lazio, lo strumento di pianificazione da consultare per valutare la presenza o meno di vincoli paesaggistici è il P.T.P.R., consultabile sul sito della Regione
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Pur riscontrando la presenza di un vincolo, è possibile che l’intervento da eseguire non sia soggetto alla richiesta di autorizzazione. IL D.P.R. n. 31/2017 è un elemento normativo volto alla semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici. Grazie all’emanazione di questo Decreto, molti interventi sui prospetti degli edifici, anche se ricadenti all’interno di zone vincolate, sono stati “liberalizzali”, rendendoli eseguibili solamente a seguito dell’ottenimento del titolo autorizzativo ai fini urbanistici.
VINCOLO IDROGEOLOGICO Come noto, il nostro territorio presenta, in diverse zone, dei problemi geologici che, ai fini della sicurezza dei manufatti e delle persone, potrebbero comportare delle limitazioni negli interventi da realizzare. Qualora ci si trovi in un territorio ricompreso all’interno del vincolo idrogeologico, prima del rilascio dell’autorizzazione urbanistica, sarà necessario effettuare delle indagini geologiche sul terreno e redigere apposita pratica per l’ottenimento del parere di vincolo idrogeologico. La competenza del vincolo idrogeologico è di carattere provinciale e pertanto, per l’ottenimento del parere, bisognerà presentare la pratica al competente ufficio provinciale. In alcuni casi, in relazione alla tipologia di intervento, la pratica per il vincolo idrogeologico potrebbe essere competenza comunale, dovendola quindi inoltrare solamente al Comune nel quale si deve realizzare l’intervento. Come principio generale, gli interventi per i quali è necessario richiedere il parere idrogeologico, qualora si ricada in zona vincolata, sono quelli che comportano movimenti terra, la modifica della morfologia del terreno o della sua permeabilità, e quindi nuove costruzioni, ampliamenti di fabbricati, realizzazione di mattonati esterni, realizzazione di muri e manufatti esterni in genere.
PARERE IGIENICO-SANITARIO Alcuni interventi hanno rilevanza ai fini igienico sanitari. In base alla tipologia del fabbricato su cui si interviene e alla sua destinazione d’uso, potrebbe essere necessario ottenere il parere o il nulla osta dell’ASL territoriale competente prima di precedere all’esecuzione dell’intervento. Principalmente gli aspetti igienico-sanitari sono legati a dei requisiti minimi dei locali abitativi, o comunque in cui è prevista la permanenza delle persone, e al corretto smaltimento dei reflui derivanti dall’attività antropica. Per la prima tipologia di interventi, qualora si tratti di interventi su edifici privati non aperti al pubblico, non è richiesta una valutazione tecnico – discrezionale da parte dell’ASL in quanto è richiesto al progettista di garantire ed asseverare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa. Nel caso in cui l’immobile sia aperto al pubblico, è necessario inoltrare apposita istanza all’ASL, la quale procederà ad una valutazione tecnico – discrezionale del progetto, esprimendosi sulla conformità dello stesso alle prescrizioni normative. Altra tipologia di interventi soggetti al parere ASL sono quelli legati alla realizzazione di impianti di smaltimento reflui domestici, o di altra natura, qualora non collegabili ad una rete fognante pubblica. In tali occasioni, sarà necessario progettare e realizzare degli impianti in grado di garantire lo smaltimento dei reflui con metodi alternativi, secondo le disposizioni delle vigenti normative.